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Tipi di società commerciali in Romania

Legge 31/1990, con òe modifiche e completamenti ulteriori, provvede 5 tipi di organizzazione associativa, che definisce tramite alcuni tratti essenziali.

Come segue:
a) la società in nome collettivo di cui obblighi sociali sono garantiti con il patrimonio sociale e con la responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci (art.2, lett.a);
– alla società in nome collettivo non è fissato, per la costituzione della società, un minimo di capitale sociale
– altresi, non è fissato il numero minimo di soci.

b) la società in accomandita semplice
– di cui obblighi sociali sono garantiti con il patrimonio sociale e con la responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci accomandatati – accomandatari sono responsabili solo fino alla concorrenza del loro apporto ( art.2, lett.b);
Si deve menzionare il fatto che per le società in accomandita semplice non è previsto l’importo minimo per il capitale sociale.
– Il numero dei soci non è previsto dall’atto normativo, questa regolazione essendo lasciata all’apprezzamento dei fondatori;
– L’amministrazione della società in accomandita semplice si affiderà ad uno o più soci accomandatati.
– l’accomandatario può chiudere operazioni nel conto della società solo in base ad una procura speciale per le operazioni determinate, date dai rappresentanti della società iscritta nel Registro del Commercio.

c) la società in accomandita su azioni
– di cui capitale sociale è diviso in azioni, e gli obblighi sono garantiti con il patrimonio sociale e con la responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci accomandatati – gli accomandatari sono obbligati solo al pagamento delle lor azioni (art.2, lett.c);
– la società in accomandita su azioni è regolamentata dalle stesse disposizioni come la società su azioni in quello che riguarda l’atto costitutivo, ed in quello che riguarda il capitale sociale di essa, esso dev’essere come nel caso della società su azioni di 25.000 Euro, o il corrispetivo di 90.000 lei.

d) la società su azioni
– di cui obblighi sociali sono garantiti con il patrimonio sociale – gli azionisti sono obbligati solo al pagamento delle loro azioni;
– il capitale sociale è rappresentato con azioni emesse dalla società, che possono essere nominative o al portatore;

– il capitale sociale è di 25.000 Euro-90.000 lei
– il numero degli azionisti nella società su azioni non può essere inferiore a 2;
– l’organo deliberativo nell’ambito delle società su azioni è l’assemblea generale, che può essere ordinaria e straordinaria;
– la società su azioni è amministrata da uno o più amministratori, il numero di essi essendo sempre dispari.
– la società su azioni, può essere amministrata sia tramite un sistema unitario, sia tramite uno dualistico;
– nel caso del sistema unitario, la società è amministrata dal consiglio di amministrazione, che può delegare la direzione della società verso uno o più direttori, nominando ad uno di loro direttore generale;
– nel caso del sistema dualistico, l’amministrazione della società su azioni si fà dal direttorato e da un cnsiglio di sorveglianza.

e) la società a responsabilità limitata

– ale di cui obblighi sono garantiti con il patrimonio sociale

– i soci sono obbligati solo al pagamento delle parti sociali (art.2, lett.e);

– il capitale sociale della società a responsabilità limitata non può essere inferiore a 200 lei e si divide in pari parti sociali, che non possono essere inferiori a 10 lei ciascuna parte sociale;

– nella società a responsabilità limitata, il numero dei soci non può essere superiore a 50;

– una persona fisica o una persona giuridica non può essere socio unico se non in una solo società a responsabilità limitata;

– l’atto costitutivo di una società commerciale a responsabilità limitata comprenderà:

1. i dati d’identificazione dei soci; la legge provvede che nel caso della società in nome collettivo si evidenzierannò anche i soci accomandatati;

2. la forma, la denominazione e la sede sociale;

3. l’oggetto di attività della società, con la precisazione del settore e dell’attività principale;

4. il capitale sociale, con la menzione dell’apporto di ciascun socio, in numerario o in natura, il valore dell’apporto in natura ed il modo della valutazione;

5. i soci che rappresentano ed amministrano la società o gli amministratori non associati, i loro dati d’identificazione, i poteri che li sono stati conferiti e se loro seguno ad esercitarli insieme o separatamente;

6. la parte di ogni socio a benefici e perdite;

7. le sedi secondarie – quando si fondano una volta con la società, o le condizioni per la loro ulteriore fondazione;

8. la durata della società;

9. il modo di scioglimento e liquidazione della società.